"Super bonus 110% con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati su interi edifici di proprietà condominiale o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo energetico.
L’agevolazione è ammessa anche per le seconde case escludendo gli immobili di lusso. Nessuna limitazione, invece per gli interventi in condominio".
Nonostante se ne parli da diversi mesi, l’applicazione del Decreto Legge non è nè semplice ne’ scontata e si consiglia di far eseguire a chi di competenza uno Studio di Fattibilità soltanto se veramente interessati a realizzare il progetto al fine di migliorare le aspettative di un immobile; inoltre, è corretto affermare che i contenuti del Decreto Legge presentano tutt’ora molte sfaccettature, in continuo aggiornamento, che meritano una particolare attenzione, per non incorrere in errori nelle procedure.
Si premette che la descrizione dei contenuti potrebbe sembrare confusa tratti; abbiamo cercato di sintetizzare e semplificare il più possibile la lettura di questo articolo, rendendolo comprensibile anche a chi non è del settore, e precisando che solo con un accurato Studio di Fattibilità, specifico caso per caso, si potrà andare ad analizzare un progetto nella sua compiutezza, dapprima in forma preliminare e poi definitiva, per dare avvio a tutto il lavoro di esecuzione e trarne i benefici che ne conseguono.
Come avrete capito, le varianti attuabili sono molteplici; in questo articolo ci soffermiamo a descrivere un caso di intervento che come Studio stiamo seguendo, relativo agli interventi su di un condominio composto da 24 unità, in provincia di Venezia.
I lavori che possono beneficiare del Superbonus riguardano quei condomìni, dotati di impianto di riscaldamento, la cui destinazione residenziale supera il 50% dell’intero fabbricato. La detrazione del 110% va ripartita in cinque quote annuali tra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa, in riferimento alla quota effettivamente versata; obbligatorio per il pagamento il bonifico dedicato.
Sono state Individuate due categorie di interventi:
Interventi “trainanti” comma 1, e interventi “trainati” comma 2, articolo 119 (del decreto rilancio DL34/2020).
L’esecuzione di uno degli interventi trainanti dà diritto ad ottenere il Super bonus anche per gli interventi trainati.
La riduzione di due classi energetiche del condominio può essere ottenuta anche dalla somma di interventi delle due categorie. Quello che conta è il risultato finale.
Nel nostro caso per interventi “trainanti” possiamo considerare gli interventi di “isolamento termico” che interessano l’involucro del complesso di unità con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
Si precisa che sono ammessi al Super bonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui articolo 3, comma 1, lettera D, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; d.p.r. 380/2001.
È importante precisare che sugli interventi realizzati sulle parti comuni dell’immobile, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. In questo caso qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile mettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.
Invece se la percentuale risulta inferiore è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo complesso.
Condizione indispensabile per ottenere il Superbonus è la riduzione di due classi del consumo energetico dell’edificio; questo risultato lo possiamo raggiungere effettuando insieme all’intervento “trainante” uno degli interventi trainati, in questo caso la detrazione maggiorata si applica a tutti gli interventi considerati complessivamente e nei limiti di spesa previsti per ciascuno di questi.
Gli interventi che possiamo considerare sono elencati nel comma 2 art. 119:
-Sostituzione serramenti e infissi
-Installazione schermature solari
-Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda.
Le tematiche da affrontare sono molteplici, ma per il momento ci accontentiamo di fornire ai lettori una prima infarinatura in merito a questo tema tanto complesso, che, al giorno d’oggi, è sulla bocca di tutti.
Resta inteso, come precedentemente espresso, che per beneficiare del Superbonus è necessario predisporre una attenta progettazione per un corretto studio di fattibilità dell’intervento, e per poter soddisfare tutte le condizioni richieste dal Decreto, risulta necessario passare attraverso una serie di analisi, effettuate da persone competenti.
Lo Studio MParchit&cts da tempo si è messo in moto per offrire ai suoi clienti il miglior servizio possibile, restando sempre aggiornato sulle normative vigenti in materia di Superbonus, Sismabonus e detrazioni con aliquote agevolate, attraverso la partecipazione a webinar e confronti con esperti e professionisti del settore.
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